Indiretta
In totalizzazione
Requisti generali
L’istituto della totalizzazione consente di sommare gratuitamente i periodi contributivi non coincidenti posseduti presso diverse gestioni previdenziali ai fini dell’ottenimento di un’unica prestazione pensionistica.
Per poter accedere all’istituto della totalizzazione è necessario che:
- I periodi contributivi riguardino tutte le gestioni coinvolte nella loro interezza;
- Tutto l’arco contributivo sia regolare;
- I richiedenti non siano già titolari di un trattamento pensionistico.
Ai fini dell’anzianità contributiva si considerano i soli periodi assicurativi non coincidenti maturati nelle varie gestioni previdenziali, mentre ai fini del calcolo della quota sono presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.
Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi è tenuto pro quota alla determinazione del trattamento pensionistico secondo quanto previsto dalla disciplina dell’istituto;
Il pagamento delle prestazioni è effettuato unicamente dall’INPS, ancorché non coinvolto come gestione nei due istituti, effettuando ciascuna gestione previdenziale la rimessa del dovuto all’INPS stesso.
In cumulo
Requisti generali
L’istituto della totalizzazione consente di sommare gratuitamente i periodi contributivi non coincidenti posseduti presso diverse gestioni previdenziali ai fini dell’ottenimento di un’unica prestazione pensionistica.
Per poter accedere all’istituto della totalizzazione è necessario che:
- I periodi contributivi riguardino tutte le gestioni coinvolte nella loro interezza;
- Tutto l’arco contributivo sia regolare;
- I richiedenti non siano già titolari di un trattamento pensionistico.
Ai fini dell’anzianità contributiva si considerano i soli periodi assicurativi non coincidenti maturati nelle varie gestioni previdenziali, mentre ai fini del calcolo della quota sono presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.
Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi è tenuto pro quota alla determinazione del trattamento pensionistico secondo quanto previsto dalla disciplina dell’istituto;
Il pagamento delle prestazioni è effettuato unicamente dall’INPS, ancorché non coinvolto come gestione nei due istituti, effettuando ciascuna gestione previdenziale la rimessa del dovuto all’INPS stesso.