Iscrizione e cancellazione

>
Iscrizione e cancellazione

Iscrizione

L’iscrizione alla Cassa Geometri è regolamentata dall’art. 5 dello statuto ed è obbligatoria per tutti gli iscritti all’Albo professionale dei geometri che esercitano la libera professione anche senza carattere di continuità ed esclusività.

Per procedere all’iscrizione è necessario compilare il modello “1/03”  contestualmente all’iscrizione all’Albo o in alternativa il modello “2/03” entro 30 giorni dall’inizio dell’esercizio dell’attività professionale. Il modello, debitamente compilato, dovrà essere inviato per posta elettronica certificata (PEC) direttamente alla Cassa Geometri ovvero tramite il Collegio di appartenenza.

Il geometra, iscritto alla Cassa o al solo Albo professionale, è tenuto all’aggiornamento costante dei propri dati anagrafici (residenza anagrafica e/o professionale, codice fiscale e partita IVA, recapiti telefonici, email e PEC). Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata alla Cassa o al proprio Collegio di appartenenza, preferibilmente tramite PEC. In alternativa, l’iscritto può effettuare in autonomia le modifiche tramite la funzione “Variazione dati anagrafici” presente nell’area riservata. 

L’iscrizione alla Cassa Geometri comporta il pagamento della contribuzione obbligatoria (contributo soggettivo, contributo integrativo e contributo di maternità); sono previste agevolazioni per i praticanti e i neo iscritti.

L’anzianità iscrittiva e contributiva, per il principio della frazionabilità, viene computata al mese (un solo giorno di iscrizione equivale ad un mese), qualora nel corso del medesimo anno vi siano più periodi di iscrizione la stessa viene considerata per l’intero anno.

La Cassa fornisce gratuitamente a tutti i propri iscritti una polizza sanitaria integrativa, la PEC e lo SPID. Inoltre, per il primo anno di iscrizione, è fornita una polizza professionale e la possibilità di attivare gratuitamente la firma digitale.

Agevolazioni per i praticanti

I geometri praticanti iscritti negli appositi registri istituiti a norma dell’Art. 2 della legge n. 75/85 possono iscriversi volontariamente alla Cassa Geometri. In questo caso è dovuta esclusivamente la contribuzione soggettiva minima, ridotta ad un quarto, oltre al contributo di maternità nella misura intera.

Ai fini del montante contributivo, necessario per il calcolo delle prestazioni liquidate dall’Ente, viene accreditata in via figurativa la relativa contribuzione nella misura intera oltre ad acquisire due anni di anzianità contributiva.

Agevolazioni per i neo iscritti entro i 30 anni

Particolari agevolazioni sono previste per i geometri che iniziano la professione e si iscrivono per la prima volta alla Cassa Geometri entro i 30 anni: la contribuzione soggettiva è ridotta ad un quarto per i primi due anni e alla metà per i successivi tre anni e non si applica la contribuzione minima integrativa; tali benefici sono riconosciuti fino al 31 dicembre dell’anno di compimento dei trent’anni di età. Nel caso in cui non si sia beneficiato dell’intero quinquennio entro tale termine, le agevolazioni proseguono, sempre nel limite massimo dei 5 anni e nel caso di continuità di iscrizione, limitatamente però ai soli contributi minimi.

Ai fini del montante contributivo, necessario per il calcolo delle prestazioni liquidate dall’Ente, viene accreditata in via figurativa la relativa contribuzione soggettiva nella misura intera per i soli periodi agevolati entro il 31 dicembre dell’anno di compimento dei 30 anni. Per gli eventuali periodi agevolati successivi, è facoltà dell’iscritto provvedere all’integrazione del contributo soggettivo, entro i 5 anni successivi al godimento del beneficio, versando la differenza maggiorata dei soli interessi legali.

Agevolazioni per i neo iscritti 31-55 anni

A partire dal 21 novembre 2019 coloro che si iscrivono alla Cassa per la prima volta in un’età compresa tra i 31 e i 55 anni possono usufruire di una agevolazione, della durata di due anni, consistente nel versamento di un contributo soggettivo ridotto ad un quarto per il primo anno e della metà per il secondo anno, senza obbligo di versamento del contributo integrativo minimo. Per usufruire dell’accesso agevolato, il reddito dichiarato ai fini fiscali nell’anno precedente l’iscrizione non deve essere superiore a 10.000 euro. L’agevolazione in questione non dà luogo a contribuzione figurativa e l’iscritto può integrare volontariamente la contribuzione entro cinque anni con i soli interessi legali. Si precisa che, qualora il reddito professionale dia luogo ad autoliquidazione, l’iscritto dovrà versare la contribuzione per intero.

Cancellazione

La cancellazione dalla Cassa Geometri può avvenire per effetto:

1) della cancellazione dall’Albo e quindi d’ufficio;
2) del decesso;
3) della presentazione dell’autocertificazione di cessazione dell’attività professionale (mod. “3/03”).

L’autocertificazione di cessazione dell’attività non può essere prodotta da colui che esercita anche occasionalmente l’attività professionale o che utilizza il timbro anche a titolo gratuito e comunque in tutti i casi in cui sia esercitata un’attività riconducibile a quella professionale.

Contestualmente all’invio del mod. 3/03 l’interessato, se titolare di partita IVA professionale o similare, deve provvedere alla preventiva chiusura della stessa e all’invio alla Cassa Geometri del relativo certificato di cessazione. La cancellazione della partita IVA è propedeutica alla cancellazione dalla Cassa Geometri.

La cancellazione della partita IVA professionale o similare non comporta l’automatica cancellazione dalla Cassa Geometri che deve essere espressamente richiesta mediante il mod. 3/03.

I geometri dipendenti di Enti pubblici, aziende o società per essere cancellati dalla Cassa Geometri devono presentare – unitamente all’autocertificazione mod.3/03 e seguendo le indicazioni ivi riportate – una dichiarazione del datore di lavoro attestante che le mansioni assunte in qualità di lavoratore dipendente non siano riconducibili ad attività tecnica di geometra e che non compiano per il proprio datore di lavoro atti professionali aventi rilevanza esterna ovvero devono dimostrare l’inquadramento in un apposito ruolo professionale previsto dal C.C.N.L.
I geometri amministratori di società devono allegare una visura camerale della società amministrata ed un estratto conto assicurativo INPS.

Per effetto dell’introduzione del principio della frazionabilità della contribuzione, l’obbligo del pagamento dei contributi cessa dal mese successivo alla cancellazione.
Il geometra che si cancella è tenuto alla dichiarazione dei dati reddituali percepiti nell’anno di cancellazione ( art. 3 comma 2 del Regolamento sulla contribuzione ).

Inefficacia iscrittiva per dipendenza pubblica

L’iscrizione alla Cassa dei geometri dipendenti dello Stato e di altre Pubbliche Amministrazioni, per i quali viene accertata l’illegittimità dell’iscrizione all’Albo professionale in violazione dell’Art.7 del R.D. n. 274/1929, è dichiarata inefficace ai fini previdenziali e la relativa contribuzione soggettiva versata viene restituita senza interessi.

L’efficacia iscrittiva per pubblica dipendenza viene verificata fino al 15.8.2012, data in cui è entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012 n. 137.

Continuità professionale

L’istituto della continuità professionale è stato abrogato a far data dal 1.1.2003 (Regolamento sulla continuità professionale). Per coloro nei confronti dei quali l’iscrizione alla Cassa Geometri è stata dichiarata inefficace a seguito della verifica del requisito della continuità professionale prima del 31 dicembre 2002 e che non hanno chiesto la restituzione dei contributi soggettivi versati per il periodo declarato inefficace, detto periodo verrà considerato valido per il conseguimento della pensione di vecchiaia, inabilità e invalidità.