Contribuzione

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Contribuzione

I contributi previdenziali di Cassa Geometri sono definiti dal Regolamento sulla Contribuzione.

Sono previste agevolazioni per i praticanti, per chi si iscrive per la prima volta entro i 30 anni di età, per chi si iscrive per la prima volta dopo i 30 anni e fino a 55 anni di età, per le iscritte in caso di nascita o adozione di un figlio e per i pensionati di invalidità

Contributo soggettivo

È obbligatorio per tutti gli iscritti e concorre alla formazione del montante contributivo, il quale permette la determinazione della prestazione previdenziale.

È quantificato di anno in anno in misura percentuale sul reddito professionale dichiarato ai fini fiscali e prodotto nell’anno precedente, con un minimo comunque dovuto – indipendentemente dalla produzione di reddito professionale (cfr. tabella sottostante).

Per l’anno 2025 la percentuale è pari:

  • 20% fino ad un reddito di € 182.100,00;
  • 3,5% su reddito eccedente € 182.100,00.

Il contributo soggettivo è interamente deducibile dal reddito complessivo ai fini delle imposte.

Contributo integrativo

È obbligatorio per tutti gli iscritti, a esclusione dei praticanti, ed è finalizzato alla gestione dell’Ente, alle prestazioni assistenziali, al welfare di categoria e dal 2019 in quota parte contribuisce ad incrementare il montante contributivo. E’ esposto in fattura e versato dal committente al professionista che ha l’obbligo di riversarlo alla Cassa. 

È quantificato nella misura del 5% sul volume d’affari prodotto nell’anno precedente con un minimo comunque dovuto – indipendentemente dalla produzione di volume d’affari (cfr. tabella sottostante).

I geometri iscritti alla Cassa che abbiano emesso fattura nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2020 nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, devono applicare l’aliquota nella misura del 4%.

Dal 2019 al 2023 il montante contributivo è integrato – per ogni anno di regolare iscrizione e contribuzione – anche da un ulteriore quota così determinata:

a) 2% del volume d’affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa a partire dal 1.01.2010;

b) 1,5% del volume d’affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa a partire dal 1.01.2000 e fino al 31.12.2009;

c) 0,5% del volume d’affar dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa antecedente al 1.01.2000.

Dal 2024 tale ulteriore quota retrocessa è pari al 3% del volume d’affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa a partire dal 1.01.2010, con riduzione dello 0,1% per ogni anno di iscrizione antecedente, ferma rimanendo una percentuale di retrocessione minima dello 0,5%.

L’importo del volume d’affari, posto a base del calcolo della quota da retrocedere al montante contributivo, non può eccedere il limite reddituale (vedi tabella sottostante) previsto all’art. 3, comma 1, del Regolamento sulla contribuzione per l’applicazione dell’aliquota ordinaria nella determinazione del contributo soggettivo.

Il contributo integrativo minimo nella quota non esposta in fattura è deducibile dal reddito complessivo ai fini delle imposte.

Contributo di maternità

È obbligatorio per tutti gli iscritti ed è quantificato di anno in anno (cfr. tabella sottostante).

La contribuzione dovuta nell’anno 2025 è la seguente

Anno
Soggettivo minimo
Percentuale soggettivo
Limite reddituale
Integrativo minimo
Percentuale integrativo
Maternità
2025
€ 4.205,00
20%
182.100,00
€ 1.940,00*
5%
€ 7,00

*Importo adeguato alla variazione dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT, così come previsto dal Regolamento sulla contribuzione.

Tabella riepilogativa del contributo soggettivo, integrativo e di maternità dal 2007 ad oggi

Per effetto del principio della frazionabilità, i contributi minimi soggettivo ed integrativo sono rapportati ai mesi di effettiva iscrizione.

L’eventuale eccedenza (autoliquidazione) da versare rispetto al minimo, deve essere sempre corrisposta per intero indipendentemente dalla durata dell’iscrizione.

Qualora nel corso dell’anno vi siano più periodi d’iscrizione, la contribuzione è interamente dovuta.

Permane l’obbligo di versare la contribuzione relativa all’anno di cancellazione della Cassa o di decesso.

Agevolazioni per i neoiscritti entro i 30 anni

Per coloro che si iscrivono per la prima volta alla Cassa entro il trentesimo anno di età è previsto il pagamento del contributo soggettivo (sia per l’aliquota che per la quota minima) nella misura di un quarto per i primi 2 anni di iscrizione e della metà per i successivi 3 anni. È inoltre prevista l’esclusione dal pagamento della contribuzione integrativa minima, fatta salva l’eventuale autoliquidazione sul volume d’affari effettivamente prodotto (cfr. tabella riepilogativa).

Tali benefici sono riconosciuto fino al 31 dicembre dell’anno di compimento del 30° anno di età. Nel caso in cui non si sia beneficiato dell’intero quinquennio entro tale termine, le agevolazioni proseguono, sempre nel limite massimo dei 5 anni e nel caso di continuità di iscrizione, limitatamente però ai soli contributi minimi.

Ai fini del montante contributivo, necessario per il calcolo delle prestazioni liquidate dall’Ente, viene accreditata in via figurativa la relativa contribuzione soggettiva nella misura intera per i soli periodi agevolati entro il 31 dicembre dell’anno di compimento dei 30 anni. Per gli eventuali periodi agevolati successivi, è facoltà dell’iscritto provvedere all’integrazione del contributo soggettivo, entro i 5 anni successivi al godimento del beneficio, versando la differenza maggiorata dei soli interessi legali.

Il contributo minimo dovuto nell’anno 2025 per chi si è iscritto per la prima volta alla Cassa entro i trenta anni e rientra ancora nel quinquennio di agevolazione è di seguito riportato:

  • Per i primi 2 anni di iscrizione (entro il 31 dicembre dell’anno di compimento dei 30 anni):
Anno
Soggettivo minimo
Percentuale soggettivo
Integrativo minimo
Percentuale integrativo
Maternità
2025
€ 1.051,25
5%
non dovuto
5%
€ 7,00
  • Per i primi 2 anni di iscrizione (dopo il 31 dicembre dell’anno di compimento dei 30 anni):
Anno
Soggettivo minimo
Percentuale soggettivo
Integrativo minimo
Percentuale integrativo
Maternità
2025
€ 1.051,25
20%
non dovuto
5%
€ 7,00
  • Per i successivi 3 anni di iscrizione (entro il 31 dicembre dell’anno di compimento dei 30 anni):
Anno
Soggettivo minimo
Percentuale soggettivo
Integrativo minimo
Percentuale integrativo
Maternità
2025
€ 2.102,50
10%
non dovuto
5%
€ 7,00
  • Per i successivi 3 anni di iscrizione (dopo il 31 dicembre dell’anno di compimento dei 30 anni):
Anno
Soggettivo minimo
Percentuale soggettivo
Integrativo minimo
Percentuale integrativo
Maternità
2025
€ 2.102,50
20%
non dovuto
5%
€ 7,00

* Importo adeguato alla variazione dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT, così come previsto dal Regolamento sulla contribuzione.

Tabella contributi minimi neo iscritti

Agevolazioni per i neo iscritti oltre i 30 anni

Coloro che si iscrivono alla Cassa per la prima volta in un’età compresa tra i 31 e i 55 anni possono usufruire di una agevolazione, della durata di due anni, consistente nel versamento di un contributo soggettivo ridotto ad un quarto per il primo anno ed alla metà per il secondo anno, senza obbligo di versamento del contributo integrativo minimo.

Per usufruire dell’accesso agevolato, il reddito dichiarato ai fini IRPEF nell’anno precedente l’iscrizione non deve essere superiore a euro 10.000.

L’agevolazione in questione non dà luogo a contribuzione figurativa, l’iscritto ha la possibilità di integrare volontariamente la contribuzione entro cinque anni con i soli interessi legali.

Si precisa che, qualora il reddito professionale dia luogo ad autoliquidazione, l’iscritto dovrà versare la contribuzione per intero.

Agevolazioni per i praticanti

I geometri praticanti iscritti negli appositi registri istituiti dalla legge n. 75/85 iscritti alla Cassa Geometri versano il solo contributo obbligatorio soggettivo minimo determinato nella misura di un quarto di quella minima prevista per l’iscritto. (cfr. tabella riepilogativa).

L’agevolazione comprende l’esclusione dal pagamento della contribuzione integrativa minima.

Ai fini del montante contributivo, necessario per il calcolo delle prestazioni liquidate dall’Ente, viene accreditata in via figurativa la relativa contribuzione nella misura intera.

Il contributo soggettivo minimo e il contributo di maternità dovuti dai praticanti nell’anno 2025 è il seguente:

Anno
Soggettivo minimo
Maternità
2025
€ 1.051,25
€ 7,00

Tabella contributi soggettivi minimi praticanti

Agevolazioni per le professioniste in caso di nascita o adozione di un figlio

Per nascite e adozioni avvenute a partire dal 27 novembre 2024 (data di approvazione delle nuove misure da parte dei ministeri vigilanti), per le professioniste madri iscritte alla Cassa la contribuzione soggettiva minima e la contribuzione integrativa minima sono ridotte alla metà per due anni a partire dall’anno di nascita del figlio o, in caso di adozione o di affidamento preadottivo del minore, dall’anno di ingresso dello stesso in famiglia.

Per il solo anno dell’evento è prevista l’integrazione del montante contributivo tramite l’accredito figurativo della contribuzione soggettiva non versata a seguito del beneficio. Per il secondo anno di beneficio è facoltà dell’iscritta provvedere all’integrazione volontaria della contribuzione soggettiva, entro 5 anni, con la sola applicazione degli interessi legali.

Nel caso in cui il contributo soggettivo determinato sul reddito prodotto in uno degli anni agevolati sia superiore all’importo minimo previsto da un iscritto che non beneficia di riduzioni, l’agevolazione decade definitivamente e la maggiore quota di contribuzione dovuta dovrà essere versata senza oneri accessori entro i termini previsti per il versamento dei contributi per l’anno successivo a quello di produzione del reddito stesso.

Pensionati d’invalidità

Per i pensionati d’invalidità il contributo soggettivo minimo è ridotto della metà, mentre il contributo integrativo e quello di maternità sono dovuti per intero (cfr. tabella riepilogativa).

Si precisa che, qualora il reddito professionale dia luogo ad autoliquidazione, l’iscritto dovrà versare la contribuzione per intero.

I contributi minimi dovuti dai pensionati d’invalidità nell’anno 2025 sono i seguenti:

Anno
Soggettivo minimo
Integrativo minimo
Maternità
2025
€ 2.102,50
€ 1.940,00*
€ 7,00

 

*Importo adeguato alla variazione dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT, così come previsto dal Regolamento sulla contribuzione.

Tabella contributi minimi pensionati d’invalidità

Contributo volontario

È facoltativo per tutti gli iscritti e genera una prestazione contributiva aggiuntiva finalizzata ad incrementare il proprio futuro trattamento pensionistico. I praticanti e i pensionati, ad eccezione dei pensionati di invalidità, sono esclusi dalla possibilità di versare tale contributo.

Per maggiori informazione visitare la pagina dedicata.

Optanti

Per gli iscritti all’albo optanti per altra Cassa non è dovuta alcuna contribuzione.

Dal 4/3/2004 è stato abrogato l’istituto dell’opzione. Coloro che a tale data risultino optanti verso la Cassa Geometri sono considerati a tutti gli effetti iscritti obbligatori.

Ritardato, omesso o irregolare versamento contributi

In caso di tardivo, omesso o incompleto versamento dei contributi, si applica una sanzione pari:

  • al 2% del contributo evaso se il pagamento avviene entro 180 giorni dal termine fissato (art. 34, comma 6, lett. a del Regolamento sulla contribuzione);
  • al 10% del contributo evaso in caso di pagamento effettuato oltre 180 giorni del termine prescritto, ma prima della contestazione da parte della Cassa Geometri attraverso un procedimento coattivo (art. 34, comma 6, lett. b del Regolamento sulla contribuzione);
  • al 25% del contributo evaso in caso di contestazione da parte della Cassa Geometri attraverso procedimento coattivo (art. 34, comma 5 del Regolamento sulla contribuzione ).

La sanzione, per ciascuna violazione commessa, non può essere superiore al 50% dell’importo dei contributi dovuti e non può essere inferiore all’1% del contributo soggettivo minimo dell’anno di riferimento.

Attivazione della rateizzazione

La rateizzazione può essere attivata per la morosità presente sul Portale dei Pagamenti tramite la funzione “visualizzazione e pagamento morosità’” per importi superiori a € 200,00 secondo le fasce di debito  di cui alla seguente tabella:   

Fasce di irregolarità contributiva
Numero di rate
Da € 200,00 a € 600,00
6 rate mensili
Da € 600,01 a € 3.000,00
6-12-18 rate mensili
Da € 3.000,01 a € 6.000,00
6-12-18-24-30-36-42 rate mensili
Da € 6.000,01 a € 10.000,00
6-12-18-24-30-36-42-48 rate mensili
Da € 10.000,01 a € 15.000,00
6-12-18-24-30-36-42-48-54-60 rate mensili
Da € 15.000,01 a € 20.000,00
6-12-18-24-30-36-42-48-54-60-66 rate mensili
Da € 20.000,01 in poi
6-12-18-24-30-36-42-48-54-60-66-72 rate mensili

Il piano di ammortamento è predisposto con l’applicazione degli interessi nella misura pari al 4% annuo sull’intera somma, comprensiva di oneri accessori.

Modalità di pagamento

Le modalità di pagamento previste per la rateazione sono: 

  • carta speciale geometri;
  • pagoPA pagabile sia online (carta di credito) che in forma cartacea (bollettino di pagamento pagabile sia in banca che in posta);
  • SDD.

La scadenza della rata è fissata al 27 di ogni mese. La Cassa invia mensilmente ai geometri una email di cortesia per ricordare la scadenza del pagamento.

Revoca della rateizzazione

La revoca della rateizzazione subentra in caso di mancato versamento della prima rata, di 4 rate consecutive oppure di 8 non consecutive.

In caso di revoca, la morosità residua potrà essere versata in unica soluzione tramite il “Portale dei pagamenti” o potrà essere richiesta la riammissione.

Riammissione alla rateizzazione

In caso di revoca è possibile essere riammessi ad una nuova rateizzazione purché sia stata pagata almeno una rata del piano di ammortamento revocato. 

Per essere ammessi alla riattivazione è necessario che il geometra versi entro 60 giorni dalla ricezione della notifica di revoca due rate della dilazione revocata, previo contatto con l’ufficio contributi che fornirà le necessarie indicazioni per il versamento.

Decorso il termine di 60 giorni, sarà possibile attivare una nuova rateizzazione secondo le seguenti condizioni: 

  • coloro che hanno pagato almeno il 50% dell’importo rateizzato potranno essere riammessi previo versamento di due rate del piano di ammortamento revocato;
  • coloro che hanno versato meno del 50% dell’importo rateizzato potranno essere riammessi regolarizzando le rate mancanti al raggiungimento della soglia del 50%.

Rateizzazioni concluse ma incomplete

In caso di rateizzazioni concluse ma incomplete, per il mancato versamento di alcune rate, è possibile regolarizzare il debito residuo secondo le seguenti indicazioni:

  • in unica soluzione tramite la funzione “Visualizzazione e Pagamento Morosità” del Portale dei Pagamenti;
  • attivando una nuova rateizzazione tramite la funzione “Visualizzazione e Pagamento Morosità” del Portale dei Pagamenti se risulta pagato almeno del 50% dell’importo rateizzato;
  • attivando una nuova rateizzazione contattando l’ufficio contributi, tramite la funzione “contact center”, se risulta pagato meno del 50% dell’importo rateizzato. L’ufficio competente quantificherà l’importo mancante al raggiungimento della soglia del 50%.

Accorpamento rateizzazioni

E’ possibile unificare più rateizzazioni in corso o includere ulteriore morosità presente sul “Portale dei Pagamenti”, facendo una specifica richiesta (tramite contact center). 
Se la richiesta di accorpamento presenta rateizzazioni irregolari riferite al quinquennio precedente la stessa potrà essere accolta solo se risulta pagato almeno del 50% dell’importo rateizzato,  in alternativa sarà necessario integrare preventivamente la differenza.

Tutte le società di ingegneria che presentino i seguenti requisiti sono tenute a presentare la comunicazione annuale del proprio volume d’affari IVA :

  • requisito soggettivo: costituzione, secondo le norme del Codice Civile, in forma di società di capitali (società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società per azioni) e di società cooperative costituite da soci non esclusivamente iscritti agli Albi, nonché i consorzi e le società consortili;
  • requisito oggettivo: avere nell’oggetto sociale attività professionali quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale;
  • avere tra i propri codici Ateco almeno uno attinente all’esercizio della professione, tra quali sicuramente i seguenti:

 

Codici ateco
71.12.30 – Attività tecniche svolte dai geometri
74.10.30 – Attività dei disegnatori tecnici
71.12.40 – Attività di cartografia e aerofotogrammetria
71.12.50 – Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
72.19.00 – Ricerca e sviluppo geologia ingegneria
72.19.01 – Ricerca e sviluppo ingegneria
72.19.09 – Ricerca e sviluppo geologia
71.12.20 – Servizi di progettazione di ingegneria integrata
71.1 – Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici
71.11.00 – Attività degli studi di architettura
71.12 – Attività di ingegneria, geologia, cartografia etc.
71.12.10 – Attività degli studi di ingegneria
70.22 – Attività di consulenza imprenditoriale
70.22.01 – Attività di consulenza di gestione aziendale
70.22.09 – Altre attività di consulenza imprenditoriale
74.90 – Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a
74.90.93 – Altre attività di consulenza tecnica n.c.a.
43.12 – Preparazione cantiere

La Cassa ha facoltà di esigere dalle società la documentazione idonea a comprovare la correttezza delle comunicazioni inviate, fermo restando i controlli diretti o incrociati esperibili presso i competenti organismi.

Termini e modalità di presentazione e di pagamento

La dichiarazione del volume d’affari professionale conseguito nell’anno d’imposta 2022 (modello SI 2023) deve essere effettuata in via telematica dal legale rappresentante della società entro il termine del 2 ottobre 2023, utilizzando il servizio online “Dichiarazioni Società di Ingegneria” disponibile all’interno dell’area riservata del sito web della Cassa.

Per usufruire del servizio telematico le società  devono essere preventivamente registrate presso la Cassa Geometri  tramite l’invio del modello “6SI” condizione necessaria per ottenere le credenziali di accesso.

Inserendo le credenziali di accesso nell’area riservata al sito Cassa Geometri è possibile procedere alla compilazione ed alla trasmissione telematica del modello “SI” di comunicazione dei dati del volume d’affari IVA della società.

L’aliquota per il calcolo del contributo integrativo è pari al 5%.

La società è tenuta a versare il contributo integrativo indipendentemente dall’effettivo pagamento ottenuto da parte del committente finale.

Il contributo integrativo dovuto è determinato automaticamente dal servizio online sulla base dei dati indicati nel modello dichiarativo. Detto contributo deve essere versato in un’unica soluzione entro il 2 ottobre 2023, o in due rate con scadenze 2 ottobre 2023 e 3 novembre 2023.

Il geometra ha la facoltà di versare volontariamente un onere a copertura di anni parzialmente pagati e prescritti o di non iscrizione alla Cassa. Il versamento dell’onere consente di aumentare l’anzianità e il montante contributivo. I periodi riscattati sono pertanto utili per il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche.

L’importo versato è interamente deducibile ai fini delle imposte.

E’ possibile effettuare i seguenti riscatti:

Riscatto praticantato

Gli iscritti alla Cassa Geometri, in presenza di posizione contributiva regolare, possono riscattare gli anni di praticantato versando un onere pari, per ciascun anno, alla riserva matematica calcolata ai sensi dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e secondo le regole tecniche di cui al Decreto Ministeriale 31 agosto 2007 e successivi adeguamenti.

Per accedere al beneficio è necessario presentare apposita domanda utilizzando lo specifico servizio online “Funzione gestione riscatti” presente nell’area riservata (che consente anche di effettuare la sola quantificazione ipotetica dell’onere) o in alternativa può essere inviato per PEC il mod.23/R presente sul sito della Cassa Geometri. Alla domanda deve essere allegato il certificato di iscrizione al registro dei praticanti rilasciato dal Collegio presso il quale è stata svolta la pratica ed un documento di identità in copia. Il termine ultimo per la presentazione è quello della liquidazione del trattamento previdenziale e l’adesione all’onere deve necessariamente avvenire entro 60 gg dalla notifica del relativo importo.

Il pagamento può avvenire in unica soluzione ovvero può essere richiesta la rateizzazione con un massimo di 60 rate mensili con la maggiorazione degli interessi nella misura stabilita per le imposte dirette.

Riscatto anni di iscrizione al solo albo

È prevista anche la possibilità di riscattare le annualità di iscrizione al solo albo e non alla Cassa Geometri (le cd. annualità di solidarietà – posizione giuridica IS) versando la corrispondente riserva matematica calcolata in conformità del principio di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e secondo le regole tecniche di cui al Decreto Ministeriale 31 agosto 2007 e successivi adeguamenti. Il riscatto può essere anche parziale.

Per accedere al beneficio, per il quale è richiesta la regolarità contributiva, è necessario presentare apposita domanda utilizzando lo specifico servizio online “Funzione gestione riscatti” presente nell’area riservata (che consente anche di effettuare la sola quantificazione ipotetica dell’onere) o in via alternativa può essere inviato per PEC il mod.26/R presente sul sito della Cassa Geometri indicando quali sono gli anni da riscattare. Il riscatto può essere esercitato una sola volta e al relativo onere è necessario aderire entro 60 gg. dalla notifica del relativo importo. Alla domanda deve essere allegato l’estratto conto INPS ed un documento di identità in copia.

Il pagamento può avvenire in unica soluzione ovvero può essere richiesta la rateizzazione con un massimo di 60 rate mensili con la maggiorazione degli interessi nella misura stabilita per le imposte dirette.

Riscatto laurea e servizio militare

Gli iscritti alla Cassa Geometri, in presenza di posizione contributiva regolare, possono riscattare il periodo legale del corso di laurea o equiparati utile ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per l’esercizio della professione di geometra ed il periodo di servizio militare (nonché i servizi ad esso equiparati), quest’ultimo entro il limite di anni 2, versando un onere che è pari, per ciascun anno, alla riserva matematica da calcolarsi in conformità del principio di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e secondo le regole tecniche di cui al Decreto Ministeriale 31 agosto 2007 e successivi adeguamenti.

Per accedere al beneficio è necessario presentare apposita domanda utilizzando lo specifico servizio online “Funzione gestione riscatti” presente nell’area riservata (che consente anche di effettuare la sola quantificazione ipotetica dell’onere) o in alternativa può essere inviato per PEC il mod.24/R presente sul sito della Cassa Geometri. Alla domanda deve essere allegato il foglio di congedo, l’estratto conto INPS ed un documento di identità in copia (riscatto militare) e l’attestato di laurea contenente la data di immatricolazione, l’estratto conto INPS ed un documento di identità in copia (riscatto laurea). La domanda di riscatto, se non precedentemente proposta, deve essere presentata contestualmente alla domanda del trattamento previdenziale di vecchiaia o di anzianità.

Il pagamento può essere effettuato con le modalità di cui alla legge n.45/90 in unica soluzione ovvero in modo rateizzato. Nell’ipotesi di rateizzazione, il numero delle rate non deve essere superiore alla metà del periodo oggetto di riscatto con la maggiorazione degli interessi nella misura stabilita per le imposte dirette.

Riscatto anni parzialmente pagati

I geometri non pensionati possono riscattare gli anni parzialmente pagati e prescritti, ai sensi dell’Art. 25 Comma 2 del Regolamento sulla contribuzione, versando un onere che è pari, per ciascun anno da regolarizzare, alla riserva matematica da calcolarsi in conformità del principio di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e secondo le regole tecniche di cui al Decreto Ministeriale 31 agosto 2007 e successivi adeguamenti.

Per accedere al beneficio è necessario presentare apposita domanda utilizzando lo specifico servizio online “Funzione gestione riscatti” presente nell’area riservata (che consente anche di effettuare la sola quantificazione ipotetica dell’onere). La domanda di riscatto, se non precedentemente proposta, deve essere presentata contestualmente alla domanda del trattamento previdenziale di vecchiaia o di anzianità.

Il pagamento può avvenire in unica soluzione ovvero può essere richiesta la rateizzazione con un massimo di 60 rate mensili con la maggiorazione degli interessi nella misura stabilita per le imposte dirette.

In caso di rateizzazione, la decorrenza del trattamento pensionistico riconosciuto si ancorerà al primo giorno del mese successivo all’ultima rata versata.

Ricongiunzione liberi professionisti
Legge 5 marzo 1990, n. 45

E’ un istituto che consente di trasferire, ai fini di un unico trattamento pensionistico, i periodi di contribuzione maturati presso altre gestioni previdenziali.

Tale facoltà viene concessa su domanda dell’iscritto e può essere esercitata anche dai superstiti entro 2 anni dal decesso. Comporta il pagamento di un onere, laddove l’ammontare dei contributi trasferiti non è sufficiente  a coprire il valore dell’aumento della pensione che l’interessato percepirà a seguito della  ricongiunzione.

L’onere da versare, basato sul principio della riserva matematica (art. 13 legge n. 1338/62), è determinato considerando la differenza della pensione annua senza i periodi da ricongiungere e la pensione annua comprensivo di tali periodi, moltiplicati per appositi coefficienti contenuti in tabelle attuariali approvate dai ministeri vigilanti. All’importo così calcolato viene poi sottratta la somma dei contributi, rivalutati alla data della domanda di ricongiunzione, provenienti dalle altre gestioni.

Il pagamento di tale onere può essere effettuato in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione degli interessi composti pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT.

Il debito residuo in caso di liquidazione della pensione potrà essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate massimo sopra indicato e con eventuale versamento in unica soluzione del residuo non rateizzabile.

Il pagamento delle prime tre rate  determina l’irrevocabilità della domanda di ricongiunzione.

Invece, ove tale pagamento non avvenga entro i 60 giorni successivi alla relativa comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine  diversa domanda di rateazione sopra esposta, l’interessato si considera rinunciatario alla facoltà di ricongiunzione e non potrà ripresentare l’istanza.

In caso di interruzione dei pagamenti successivamente al perfezionamento della ricongiunzione, la stessa verrà revocata e le somme già versate saranno restituite senza interessi.

La prescrizione dei contributi previdenziali è quinquennale e interviene laddove non vi siano stati atti interruttivi da entrambe le parti, determinando l’impossibilità di riscuotere i contributi prescritti (art. 3, c. 9 L. n. 335/95).

Decorsi cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione delle comunicazioni obbligatorie o dalla data in cui la Cassa Geometri ha ottenuto dagli uffici fiscali i dati reddituali definitivi, si prescrive anche il diritto a chiedere la rettifica delle dichiarazioni presentate e a effettuare quelle omesse.

In caso di pagamento parziale relativo ad anni considerati prescritti, l’interessato può richiedere la validazione dell’anno ai fini pensionistici, versando un onere determinato sulla base del principio della riserva matematica.

Tale onere può essere calcolato tramite la funzione “gestione riscatto” all’interno dell’area riservata.

L’introduzione della possibilità di usufruire di un trattamento pensionistico con  formula contributiva ha comportato l’abrogazione della norma che prevedeva la restituzione dei contributi.

L’iscrizione alla Cassa dei geometri dipendenti dello Stato e di altre Pubbliche Amministrazioni, per i quali viene accertata l’illegittimità dell’iscrizione all’Albo professionale in violazione dell’Art.7 del R.D. n. 274/1929, è dichiarata inefficace ai fini previdenziali e la relativa contribuzione soggettiva versata viene restituita senza interessi.

L’efficacia iscrittiva per pubblica dipendenza viene verificata fino al 15.8.2012, data in cui è entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012 n. 137.

In caso di decesso, gli eredi possono richiedere la restituzione degli eventuali crediti contributivi non prescritti tramite l’apposito modello. 

Il regime sanzionatorio della Cassa Geometri si suddivide in:

La sanzione, calcolata in base alle percentuali riportate in tabella, non può essere inferiore all’1% del contributo soggettivo minimo dell’anno di competenza e non può essere superiore al 50% dell’importo dei contributi dovuti. La sanzione è sempre arrotondata all’euro.

Nel caso di tardivo o omesso versamento dei contributi sono dovuti, oltre alle sanzioni e al contributo, gli interessi di mora nella misura prevista per le imposte dirette, calcolati sui contributi non versati dal giorno seguente la scadenza del termine di pagamento e fino al saldo.

Sanzioni sui pagamenti

Il tardivo versamento dei contributi comporta l’irrogazione di una sanzione e degli interessi legali dovuti. La misura è cosi determinata:

Tipologia
Sanzione
Interessi di mora
Tardivo versamento entro i primi 180 giorni
2%
4%
Tardivo versamento oltre i 180 giorni e fino alla contestazione tramite un provvedimento coattivo
10%
4%
Omesso versamento e contestazione tramite procedimento coattivo
25%
4%

Le sanzioni non si applicano al contributo di maternità.

Considerando che la percentuale per il calcolo della sezione arriva al 25% del contributo evaso nel caso in cui la regolarizzazione non avvenga spontaneamente, è evidente il vantaggio di effettuare il pagamento tramite il servizio “Portare dei pagamenti” all’interno dell’area riservata del portale della Cassa.

Sanzioni sulle dichiarazioni

Le sanzioni in caso di omissioni o irregolarità della comunicazione obbligatoria dei redditi alla Cassa si suddividono in tre fattispecie:

Comunicazione tardiva

È considerata tardiva la dichiarazione dei redditi alla Cassa che viene presentata oltre i termini previsti, ma entro il 31 dicembre dell’anno di scadenza del termine di regolare inoltro.

La sanzione in caso di comunicazione tardiva è pari al 2% del contributo soggettivo minimo dell’anno di riferimento.

Comunicazione omessa

È considerata omessa la dichiarazione non presentata o che sia stata presentata dopo il 31 dicembre dell’anno di scadenza del termine di regolare inoltro.

La sanzione in caso di comunicazione omessa è pari a € 800,00, ridotta al 25% se presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo e accompagnata dal pagamento delle somme dovute per contributi ed interessi.

Comunicazione infedele

È considerata infedele la dichiarazione che contiene imponibili difformi di oltre € 1.000,00 rispetto a quelli dichiarati ai competenti uffici ovvero accertati dalla Cassa Geometri.

La sanzione in caso di comunicazione infedele è pari al 2,5% del valore assoluto della variazione accertata, con un minimo di € 100,00 e un massimo di € 650,00.

  • La sanzione viene ridotta al:
    • 25 % in caso di rettifica spontanea della comunicazione dei redditi entro il 31 marzo dell’anno successivo al termine di regolare inoltro accompagnata dal contestuale pagamento delle somme dovute per contributi e interessi;
    • 50 % in caso di rettifica spontanea della comunicazione dei redditi, anteriore al primo atto di contestazione e accompagnata dal contestuale pagamento delle somme dovute per contributi e interessi;
    • 50 % in caso di pagamento dei contributi dovuti e dei relativi interessi entro 60 giorni dalla definizione della conciliazione giudiziale, concordato preventivo, procedimento di accertamento o rettifica e rideterminazione dei redditi precedentemente dichiarati;
    • 50 % nel caso in cui l’interessato aderisca, entro 60 giorni dalla ricezione del primo atto di contestazione, all’accertamento eseguito dalla Cassa e versi contestualmente quanto dovuto per contributi ed interessi.

Le sanzioni per comunicazioni infedeli e/o omesse, inoltre, possono essere ridotte del 50% nel caso in cui la violazione derivi da malattia grave, calamità naturali o forza maggiore, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa Geometri. Per ottenere la riduzione, l’interessato deve presentare domanda di riduzione entro 30 giorni dalla ricezione del primo atto di contestazione.

Le sanzioni relative alla omessa, tardiva o infedele comunicazione alla Cassa non si applicano nei confronti degli eredi degli iscritti deceduti.

La verifica finanze è l’attività svolta dalla Cassa al fine di verificare gli imponibili previdenziali comunicati dagli iscritti siano corrispondenti a quelli professionali dichiarati all’Amministrazione finanziaria.

Ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento sulla contribuzione è considerata infedele la comunicazione che contiene dati relativi alla natura o all’entità del reddito professionale che si rivelano difformi di oltre 1.000,00 euro, rispetto a quanto accertato.

La sanzione applicata per infedele dichiarazione, ai sensi dell’art.34, comma 4 del Regolamento sulla contribuzione è pari al 2,5% del valore assoluto della variazione accertata, con un minimo di 100,00 euro e un massimo di 650,00 euro.

Verifica finanze anno d’imposta 2020

Anno oggetto della verifica:

  • anno di imposta 2020(dichiarazione reddituali 2021).

La Cassa comunica, ai soggetti interessati, una notifica di accertamento allegando il quadro degli imponibili di riferimento e la relativa differenza evidenziata. A tal fine si è predisposta una funzione denominata “Verifica finanze” accessibile dall’area riservata del sito dove sarà possibile:

  • visualizzare le divergenze reddituali rilevate;
  • aderire all’accertamento effettuato dalla Cassa e sanare le eventuali morosità. Nel caso in cui i recuperi derivanti dalla verifica reddituale insistano su annualità già interessate da rateizzazione o da accertamento coattivo è necessario contattare l’ufficio perché rielabori il piano rateale.

Attenzione: è obbligatorio includere tutte le morosità che insistono sugli anni accertati;

  • contestare le difformità evidenziate con la possibilità di allegare la documentazione a supporto.

Per i geometri pensionati l’accertamento di imponibili previdenziali diversi da quelli comunicati ai fini pensionistici, negli anni assoggettati al controllo, potrebbe generare la revisione della pensione erogata dalla Cassa.

L’adesione o la contestazione devono essere effettuate entro il 10 maggio 2024. Superato tale termine senza alcun riscontro da parte dell’interessato, si procede all’allineamento d’ufficio dei dati previdenziali a quelli fiscali, nonché al recupero coattivo delle somme dovute.

In caso di adesione la sanzione per infedele dichiarazione viene ridotta del 50%.

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