Adempimenti dichiarativi e contributivi 2025
Dichiarazione dei Redditi Professionali 2025
A partire dal 15 luglio 2025 e fino al 13 ottobre 2025* è attivo nell’Area Riservata del sito della Cassa Geometri il servizio online “Adempimenti Dichiarativi – Dichiarazione Reddituale 2025” per l’invio dei dati reddituali dell’anno d’imposta 2024.
✅ Chi deve presentare la dichiarazione
Sono tenuti a compilare e trasmettere la dichiarazione:
- tutti i geometri che risultano iscritti anche per un solo giorno nel 2024,
- a prescindere dall’attuale posizione iscrittiva e dall’eventuale possesso di partita IVA (individuale o studio associato).
La dichiarazione è obbligatoria anche se i redditi professionali sono pari a zero o negativi.
📌Come indicare il fatturato professionale
Anche quest’anno la modalità di calcolo è uniformata per tutti:
➤ si dovrà indicare il volume d’affari al netto del contributo integrativo, indipendentemente dal regime fiscale adottato (ordinario, forfettario, ecc.).
🗓️ Scadenze e sanzioni
La scadenza per l’invio della dichiarazione è fissata al 13 ottobre 2025*.
- Dichiarazione tardiva (dal 14 ottobre al 31 dicembre 2025): sanzione di € 84,00;
- Dichiarazione omessa:
- dal 1 gennaio 2026 al 31 marzo 2026: sanzione di € 200,00 (se accompagnata dal pagamento dei contributi dovuti con interessi);
- oltre il 31 marzo 2026 o assenza di dichiarazione: sanzione di € 800,00.
🚫 Chi è escluso dall’obbligo
Non devono presentare la dichiarazione:
- Praticanti iscritti volontari
- Geometri iscritti nel corso del 2025 (nuove iscrizioni o re-iscrizioni, purché non iscritti nel 2024)
📌Eredi di geometri deceduti
Gli eredi possono presentare la dichiarazione rivolgendosi:
- al Collegio di ultima iscrizione del professionista
- oppure contattando la Cassa al numero 06 326861
Versamento dei Contributi Previdenziali 2025
Calcolo dei contributi
I contributi dovuti vengono determinati automaticamente dal sistema online al momento della compilazione della dichiarazione reddituale, in base a:
- posizione iscrittiva
- eventuali importi già versati in acconto
- redditi dichiarati
📆 Contributi minimi 2025
I contributi minimi 2025 posso essere opzionalmente versati in 4 rate di pari importo con le seguenti scadenze:
- 27 febbraio
- 28 aprile
- 27 giugno
- 27 agosto
Il pagamento può essere effettuato tramite la funzione “Pagamento contributi anno corrente” disponibile nel Portale dei Pagamenti (area riservata).
Con l’invio della dichiarazione, il sistema calcolerà:
- l’eventuale saldo dei contributi minimi 2025 non ancora versati;
- le autoliquidazioni per:
- contributo soggettivo 2025;
- contributo integrativo 2024.
Le rate dei contributi minimi 2025 opzionali eventualmente già versate saranno detratte automaticamente dall’importo dovuto al momento della dichiarazione.
Il contributo integrativo minimo 2024, se non ancora versato, non è incluso nel calcolo automatico. Resta comunque dovuto e può essere saldato separatamente tramite il Portale dei Pagamenti.
🗓️ Scelta della modalità di pagamento dei contributi 2025
Entro il 13 ottobre 2025*, è obbligatorio scegliere una delle seguenti modalità:
- Pagamento in un’unica soluzione
➤ da effettuare entro il 13 ottobre 2025* - Rateizzazione in 4 rate
➤ interessi annui dell’1,00%
➤ scadenze: 13 ottobre 2025*, 27 ottobre, 27 novembre, 29 dicembre - Rateizzazione in 6 rate
➤ interessi annui del 2,50%
➤ scadenze: 13 ottobre 2025*, poi il 27 di ogni mese da ottobre 2025 a febbraio 2026
In caso di scadenza in giorno festivo, il termine si sposta al primo giorno lavorativo successivo.
I pagamenti vanno effettuati tramite gli strumenti previsti dal Portale dei Pagamenti:
📌 pagoPA – 📌 domiciliazione bancaria (SDD)
Dal 2025 è attivo il servizio PrestiPlus, realizzato in collaborazione con la Banca Popolare di Sondrio (BPS), che consente di rateizzare i contributi in 11 rate a un tasso fisso annuo del 4,50%, senza spese di istruttoria né spese d’incasso.
PrestiPlus non prevede nessuna spesa di istruttoria e nessuna spesa incasso rata. Può essere richiesto da tutti gli iscritti alla Cassa, anche da coloro che non hanno un conto corrente presso la BPS, purché in regola secondo i requisiti del certificato di regolarità contributiva.
Resta disponibile anche la Carta Geometri, una carta di credito riservata agli iscritti alla Cassa, sempre emessa dalla Banca Popolare di Sondrio. Oltre a garantire condizioni vantaggiose per l’utilizzo personale, la Carta Geometri consente di rateizzare i versamenti previdenziali, offrendo così un’ulteriore possibilità per gestire in modo flessibile gli obblighi contributivi. Può essere utilizzata direttamente attraverso il Portale dei Pagamenti, ed è richiedibile anche da chi non è correntista BPS.
Per maggiori informazioni visitare la sezione dedicata del sito web.
https://www.cassageometri.it/prestiplus
https://www.cassageometri.it/carta-geometri
Contributo volontario
È possibile versare facoltativamente una quota aggiuntiva di contributo soggettivo volontario. In tal modo è possibile beneficiare di vantaggi fiscali e previdenziali:
- accesso ad un’integrazione pensionistica: la contribuzione volontaria versata dà luogo ad una quota di pensione aggiuntiva al trattamento di base;
- guadagno fiscale: il contributo volontario versato è interamente deducibile dal reddito complessivo.
L’importo del contributo volontario è direttamente correlato all’entità della prestazione futura: maggiore è il versamento che si decide di effettuare, più alto sarà il supplemento previdenziale.
La scelta di eseguire il versamento del contributo volontario deve essere effettuata entro il 13 ottobre 2025*, contestualmente alla dichiarazione dei redditi. Il pagamento del contributo volontario deve essere effettuato entro il 31 dicembre, anche a rate.
È possibile utilizzare PrestiPlus per il versamento del contributo soggettivo volontario. Poiché PrestiPlus può essere utilizzato una sola volta l’anno, è necessario creare un unico bollettino pagoPA per il pagamento della contribuzione obbligatoria e della contribuzione volontaria.
Per ulteriori informazioni clicca qui.
Compensazione dei contributi Cassa Geometri con crediti fiscali
È possibile utilizzare il modello F24 ACCISE per il versamento della contribuzione, solo nel caso in cui si voglia utilizzare l’istituto della compensazione per utilizzare crediti fiscali disponibili nel proprio cassetto fiscale, anche derivanti da interventi di ristrutturazione edilizia o efficientamento energetico (c.d. superbonus).Nell’ipotesi in cui il credito non copra in modo integrale la contribuzione, si dovrà saldare la parte residua con le modalità sopra riportate.
Per compensare i contributi previdenziali con i crediti fiscali occorre utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate attraverso i canali Fisconline o Entratel. Il modello di versamento F24 ACCISE può essere compilato ed inviato tramite il servizio “F24 Web” oppure scaricando il software “F24 On-line”.
Per l’applicazione F24 Web occorre accedere alla propria area riservata presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, selezionare “Pagamenti F24” – “Inizia la compilazione del modello F24” – “Nuovo modello F24 ACCISE” e procedere con la relativa compilazione, validazione e successivo invio telematico. In alternativa è possibile utilizzare il software di compilazione “F24 On-line” e il software di controllo presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate e procedere alla predisposizione, verifica ed invio del “file” creato.
Anche in questo caso occorre prestare attenzione alla selezione della corretta tipologia di pagamento presente nei dati generali del modello F24 avendo cura di selezionare “Modello F24 con sezione ACCISE”.
Nel caso si vogliano utilizzare eventuali crediti fiscali per il pagamento della contribuzione dovuta, sarà necessario effettuare la compensazione tramite modello F24 ACCISE in congruo anticipo rispetto alla presentazione della dichiarazione in modo che il versamento in compensazione effettuato tramite F24 ACCISE possa essere acquisito dalla Cassa e possa pertanto essere correttamente detratto dalla contribuzione dovuta.
Per la compilazione del modello F24 ACCISE in caso di compensazioni possono essere utilizzati i seguenti codici tributo:
Contributi | Codice F24 | Anno |
|---|---|---|
Contributo soggettivo minimo | GE01 | 2025 |
Contributo soggettivo autoliquidazione | GE11 | 2024 |
Contributo integrativo minimo | GE21 | 2025 |
Contributo integrativo autoliquidazione | GE31 | 2024 |
Contributo di maternità | GE51 | 2025 |
Contributo dovuto nell’anno di cancellazione | GE81 | 2024 |
Per agevolare la redazione del modello F24 accise da quest’anno è disponibile all’interno dell’area riservata, nel servizio Adempimenti dichiarativi, una nuova funzione che consente di simularne la compilazione. Per utilizzare il servizio è necessario inserire gli imponibili professionali da dichiarare nel 2025 e l’importo relativo al credito disponibile e il sistema elaborerà il calcolo della contribuzione da compensare e permetterà di stampare un tabella che riporta i contributi, con relativi codici, e gli importi da porre a compensazione che dovranno poi essere inseriti nel modello F24 accise.
Istruzioni compilazione F24 accise con compensazione
Versamento dei contributi per i geometri praticanti, neo-iscritti o re-iscritti
I geometri praticanti, neo-iscritti o re-iscritti nel corso del 2025 possono effettuare il versamento della contribuzione attraverso il servizio Pagamento contributi anno corrente con le seguenti modalità:
- opzionalmente in 4 rate con scadenza il 27 febbraio, il 28 aprile, il 27 giugno e il 27 agosto 2025;
- unica soluzione con pagamento da effettuarsi entro il 13 ottobre 2025*;
- piano di ammortamento in 4 rate di importo uguale, con interesse di rateazione pari al 1,00% annuo, con prima rata scadente il 13 ottobre 2025* e le restanti rate il 28 ottobre, 27 novembre e 29 dicembre;
- piano di ammortamento in 6 rate di importo uguale, con interesse di rateazione pari al 2,50% annuo, con prima rata scadente il 13 ottobre 2025* e le restanti rate il 27 dei mesi da ottobre 2025 a febbraio 2026.
La scadenza della rata viene posticipata al primo giorno lavorativo utile nel caso la stessa cada di sabato, domenica o in un giorno festivo.
In caso di perfezionamento dell’iscrizione successivamente al 31 agosto, occorre collegarsi alla sezione “Pagamento contributi anno corrente” disponibile all’interno del servizio Portale dei Pagamenti dell’area riservata, entro 30 giorni dalla notifica di avvenuta iscrizione. La scadenza del pagamento in unica soluzione sarà calcolata automaticamente dal sistema. Anche la rateizzazione sarà ridotta di conseguenza.
Adesione al Concordato Preventivo Biennale
L’adesione al Concordato preventivo biennale con l’Amministrazione finanziaria per il biennio 2024-2025 non produce alcun effetto relativamente agli obblighi contributivi degli iscritti. La contribuzione soggettiva dovuta per gli anni oggetto di concordato, infatti, dovrà essere calcolata e versata sul reddito effettivamente prodotto nell’anno precedente e non sul reddito concordato con l’Agenzia delle Entrate.
Per i contribuenti che adottano il regime fiscale ordinario e che hanno aderito al concordato preventivo biennale, la base imponibile per il calcolo del contributo soggettivo dovuto alla Cassa per l’anno 2025 non è quindi pari al valore riportato nel rigo RE23, come per coloro che non hanno aderito al concordato, ma dovrà essere determinata come differenza tra i compensi conseguiti (RE6) e le spese sostenute (RE20). Nulla cambia invece per i contribuenti in regime fiscale agevolato, i quali devono determinare il reddito imponibile a partire dal rigo LM6 (in caso di regime fiscale di vantaggio) o a partire dai righi da LM22 a LM27, colonna 5, indipendentemente dall’adesione al concordato.
13 ottobre 2025* ATTENZIONE. La scadenza della presentazione della dichiarazione e del relativo pagamento precedentemente fissata al 30 settembre 2025 è stata prorogata al 13 ottobre 2025.